Silent Wealth
Questa NEWSLETTER DI ECONOMIA nasce da un’idea di Intrapresa Centro Studi di Confimi Industria Bari Bat Foggia ed è scritta da Emilio Meneghella. Si legge in tre minuti e parla della ricerca della riservatezza da parte dei più abbienti.
Puoi leggere questa newsletter in meno di due minuti ed imparare qualcosa sul “Silent Wealth“.
Viviamo nell’era della trasparenza totale: ogni conto bancario è conosciuto dal fisco, ogni società ha un registro dei titolari effettivi, ogni trust lascia tracce. Eppure, le famiglie benestanti non hanno mai cercato con altrettanta determinazione di schermare i propri patrimoni. Non per evadere, ma per sicurezza fisica, protezione da contenziosi, riservatezza nelle trattative e, sempre più spesso, difesa da crimini informatici e fisici. È la partita del “silent wealth“: si gioca su un campo normativo che cambia ogni sei mesi.
“ Wealth is what you don’t see.” (Morgan Housel, award-winning financial author, speaker, and partner at venture capital firm The Collaborative Fund). Buona lettura!
La trasparenza e l’effetto boomerang
L’Unione Europea aveva scommesso sulla trasparenza totale. La V Direttiva Antiriciclaggio aveva imposto registri pubblici e consultabili da chiunque (UBO, Ultimate Beneficial Owner). La scommessa è saltata. Nel novembre 2022 la Corte di Giustizia UE, nella causa WM c. Luxembourg Business Registers, ha dichiarato invalida quella norma: l’accesso illimitato ai dati dei titolari effettivi viola gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (vita privata e protezione dei dati personali). Austria, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo hanno chiuso immediatamente i rispettivi registri al pubblico. La nuova VI Direttiva AML ha reintrodotto il “test dell’interesse legittimo“: solo chi dimostra una ragione documentata e qualificata può accedere ai dati UBO. In Italia, il D.Lgs. n. 210 del 31 dicembre 2025, in vigore dal 9 gennaio 2026, ha recepito questa impostazione: l’accesso al registro dei titolari effettivi è ora riservato alle autorità e ai privati che dimostrino un interesse giuridico diretto, concreto e attuale.
Cosa rimane trasparente
La vittoria per la privacy è reale ma parziale. Il registro PSC britannico rimane pubblico e consultabile da chiunque. Il UK Trust Registration Service obbliga quasi tutti i trust con collegamento britannico a registrarsi presso HMRC. Il Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE — cui aderiscono oltre 100 giurisdizioni — scambia automaticamente ogni anno i dati sui conti finanziari esteri. L’EU Tax Observatory, in un rapporto del febbraio 2026, calcola che la ricchezza offshore rendicontata attraverso il CRS rappresenta circa il 9% della ricchezza finanziaria delle famiglie, con un sottoriportato ancora consistente attraverso strutture societarie.
La migrazione silenziosa dei ricchi
Se il quadro normativo diventa ostile, i patrimoni si spostano. Nel 2025 sono stati 142.000 i milionari che hanno cambiato residenza, il numero più alto nella storia moderna. Il solo Regno Unito ne ha persi 16.500, spinti dall’abolizione del regime non-dom e dall’estensione dell’IHT ai residenti a lungo termine dal 6 aprile 2025. Le destinazioni preferite: Emirati Arabi, Svizzera, Singapore. Non è fuga fiscale in senso stretto: è riposizionamento strutturale verso giurisdizioni che offrono un equilibrio tra compliance internazionale e tutela della riservatezza.
La sicurezza personale
C’è un aspetto trascurato nel dibattito sulla trasparenza: il rischio fisico. Jordan Arnold (Jetty Partners), intervistato dal Family Wealth Report nel giugno 2026, ha osservato che “indirizzi di casa, dettagli familiari, schemi di viaggio, registri immobiliari e affiliazioni pubbliche creano una visibilità che può rendere le famiglie vulnerabili”. Julius Baer, nel suo Family Barometer 2025, conferma che sicurezza dei dati e sicurezza personale sono diventate le prime preoccupazioni delle famiglie UHNW, prima di qualsiasi considerazione di rendimento. La privacy patrimoniale, in questo contesto, non è un privilegio: è una misura di sicurezza.
Consigli per chi desidera la riservatezza
La riservatezza si costruisce con strutture, non con il segreto. Ecco cosa funziona davvero:
Scegliere la giurisdizione giusta per il trust – non tutte si equivalgono. Il Liechtenstein combina obblighi di trasparenza verso le autorità con tutela della riservatezza verso il pubblico. Jersey, Guernsey e Isole Cayman offrono regimi analoghi per trust di diritto anglosassone. Il Lussemburgo ha ristretto l’accesso al suo registro al solo “interesse legittimo” dopo la sentenza CGUE.
Valutare i “silent trust” – questi strumenti —diffusi in Delaware, Nevada e South Dakota— consentono al disponente di ritardare la comunicazione ai beneficiari fino a un evento determinato: una certa età, il decesso del disponente, una laurea. Sono utili nel passaggio generazionale quando la disclosure prematura potrebbe creare conflitti. Non vanno confusi con strutture occulte: trustee e autorità fiscali ne sono a piena conoscenza.
Separare proprietà e intestazione – detenere immobili o partecipazioni attraverso una holding crea un livello di separazione tra il patrimonio e la persona fisica. Con il D.Lgs. n. 210/2025, l’accesso al registro UBO della holding richiede ora un interesse giuridico qualificato: la tutela è concreta.
Usare il segreto professionale – il segreto professionale è tra gli scudi più solidi ed ancora pienamente efficaci. Ad esempio, le comunicazioni tra cliente e avvocato su pianificazioni patrimoniali, ristrutturazioni e contenziosi potenziali non sono suscettibili di divulgazione a terzi né, in genere, alle autorità fiscali in verifiche ordinarie. I flussi informativi vanno strutturati di conseguenza.
Monitorare le riforme prima che arrivino – in Italia, il dibattito sull’aumento dell’imposta di successione è aperto: chi oggi può godere di franchigie, dovrebbe valutare scenari di riforma e anticipare eventuali donazioni o riorganizzazioni prima di interventi legislativi. In UK, le modifiche al regime IHT su pension e business property relief in vigore da aprile 2025 richiedono una revisione delle pianificazioni esistenti.
Audit periodico delle strutture cross-border – ogni struttura che coinvolge più giurisdizioni va verificata almeno una volta l’anno: residenza di disponenti e beneficiari, trattati contro la doppia imposizione, obblighi di reporting, coerenza con le norme antiabuso locali.

Questa newsletter è scritta da Emilio Meneghella per Intrapresa Centro Studi di Confimi Industria Bari Bat Foggia, ha finalità solo informative e non ha contenuti atti a fornire consulenza di qualsiasi natura. Per ogni ulteriore necessità di informazione si prega di prendere contatti con director@goreilimited.co.uk
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